I 24 CFU sono, fino a prova contraria, un requisito indispensabile per partecipare al Concorso Scuola che permette di ottenere un posto di ruolo alle scuole medie e superiori. Sono almeno cinquantamila infatti i posti di ruolo vacanti da coprire.
Cosa succede con la proclamazione del nuovo Ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti? È certamente presto per stabilire cosa succederà con il nuovo governo, ma si può ipotizzare una continuità con il vecchio esecutivo per alcuni aspetti, e sicuramente per quanto riguarda i concorsi, anche perché è altissima la necessità di docenti abilitati e qualificati.
In base alle leggi finora in vigore, si può partecipare al Concorso Scuola (per il momento in stand by) se si è in possesso di una laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento che dia l’accesso a una classe di concorso, ovvero all’insegnamento di una determinata materia, insieme al possesso dei 24 CFU in materie socio-psico-pedagogiche.
Si può partecipare anche se si ha l'abilitazione specifica per l'insegnamento.
chi è già abilitato sulla specifica classe di concorso per la quale si vuole partecipare;
chi ha svolto 36 mesi di servizio a scuola, anche non continuativi, nel corso degli ultimi 8 anni scolastici, svolti entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione;
chi possiede abilitazione per altra classe di concorso o altro grado di istruzione, fermo restando il possesso del titolo di accesso (laurea) alla classe di concorso ai sensi della legge vigente.
Una volta appurato che nel proprio piano di studi sono presenti tutti o in parte i 24 CFU richiesti, è necessaria una certificazione di riconoscimento dei 24 CFU già conseguiti che può essere erogata solo dall’università presso la quale si sono conseguiti i CFU.
Per il riconoscimento dei 24 CFU deve essere richiesta quindi la “Certificazione di conformità degli obiettivi formativi e contenuti didattici” in base al decreto 616/17 presso l’ateneo dove sono stati sostenuti gli esami.
Il fatto che il settore disciplinare sia lo stesso, ad esempio M/PED-03, non implica per forza che i crediti siano riconosciuti dall’università competente.
Si sottolinea che il Decreto Ministeriale 616/2017 non stabilisce alcun obbligo di frequenza per le attività in presenza.