Congedo parentale con le supplenze
Il congedo parentale con le supplenze è compatibile? Iniziamo subito con la sua definizione. È il diritto dei genitori di astenersi dal lavoro entro i 12 anni di vita del figlio.
Tra i diritti del supplente c’è il congedo parentale. Infatti, per il periodo di astensione obbligatoria per maternità, durante il periodo di nomina, spetta l’intero compenso mensile e anche le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti in caso di ricovero ospedaliero e periodo di convalescenza post ricovero. Quindi, rispondendo alla domanda iniziale, il congedo parentale con le supplenze è compatibile.
Per i periodi successivi al post-partum, i genitori possono astenersi dal servizio e nei primi trenta giorni saranno retribuiti per intero, come accade per i docenti con contratto a tempo indeterminato.
"I giorni - cita la legge specifica a riguardo - vengono calcolati complessivamente per entrambi i genitori e possono essere fruibili anche in modo frazionato. Questi periodi di astensione facoltativa non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio. Non vengono, invece, calcolati per il congedo parentale con le supplenze i compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per salute".
All’interno del periodo temporale dei 6 mesi, fino ai 3 anni di vita del piccolo (compreso il giorno del suo compleanno) è possibile richiedere il congedo parentale supplenze. I primi trenta giorni di assenza saranno retribuiti in toto, in caso di malattia del figlio e per ciascuno anno di età. In caso di gravi patologie non verranno calcolati i 90 giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero, day hospital o quelli legati alle terapie.
Congedo parentale con le supplenze: gli elementi base
Ovviamente, il congedo parentale con le supplenze può essere richiesto solo dopo la presa di servizio, cioè dopo aver confermato il proprio rapporto di lavoro. La richiesta del congedo parentale docente per il supplente temporaneo va fatta 15 giorni prima dall’astensione al lavoro all’ufficio di appartenenza con l’indicazione della durata. La domanda può essere inviata anche con raccomandata con avviso di ricevuta, purché venga rispettato il termine dei 15 giorni.
Inoltre, il congedo parentale supplenti temporanei o congedo parentale supplenti brevi e saltuarie può essere richiesto anche 48 ore prima dall’astensione del lavoro, purché sussistano fatti gravi e dimostrabili eventi.
Congedo parentale con le supplenze nel limite dei sei mesi e oltre
Se i genitori sono entrambi dipendenti pubblici, i 30 giorni che vengono retribuiti al 100% sono da considerare in maniere complessiva. Quindi, non sono 30 giorni per ciascun genitore, ma 30 giorni complessivi. Tali giorni sono utili a ferie e alla tredicesima mensilità.
Nei restanti 6 mesi che diventano 12 nel caso di parto gemellare, vengono retribuiti al 30% indipendentemente dal reddito individuale. Sono utili ai fini dell’anzianità di servizio, ma riducono i giorni di ferie e la tredicesima
Il congedo parentale docente per il supplente temporaneo se supera i 6 mesi può usufruire del 30% della retribuzione a patto che il suo reddito individuale sia inferiore ai 2,5 l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. Per controllare qual è il reddito minimo individuato, bisogna collegarsi al sito dell’INPS. In genere deve essere inferiore ai sedicimila euro circa netti.
Sempre se è oltre i 6 mesi, i giorni di anzianità vengono calcolati, ma c’è la riduzione di ferie e tredicesima.
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