Doppia iscrizione ai corsi di laurea, ecco le linee guida del Ministero

Doppia iscrizione ai corsi di laurea

Il Ministero dell’Università ha pubblicato nella pagina dedicata all’iscrizione contemporanea a due corsi di laurea delle FAQ utili per orientare gli interessati. C’è anche una FAQ specifica che riguarda il TFA sostegno.

La nuova legge in vigore consente infatti l’iscrizione di ciascuno studente, contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale.

Al contempo, il nuovo provvedimento vieta l’iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, allo stesso corso di master, neanche presso due diverse università, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale.

È inoltre consentita l’iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonché l’iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica.

Iscrizione a più corsi accademici: tutte le FAQ

Le Università possono, nell’ambito della propria autonomia, porre vincoli alla doppia iscrizione per evitare l’aumento del numero di studenti che non si laureano entro la durata ordinaria del corso di studi?

Secondo la ratio del legislatore, la doppia iscrizione deve essere agevolata. Il D.M. n. 930/2022 prevede che le Università disciplinino nei propri regolamenti didattici di Ateneo disposizioni generali “per facilitare la contemporanea iscrizione degli studenti”. Si rappresenta che l’autonomia è da esercitare nell’ambito della cornice normativa: eventuali condizioni dovrebbero essere inserite sulla base di motivazioni didattico-formative.

I corsi di studi interateneo nazionali, che rilasciano titoli congiunti, sono esclusi dalla doppia iscrizione?

I corsi interateneo nazionali, da un punto di vista amministrativo, sono qualificati con unico corso di studi. Pertanto l’iscrizione ad un secondo corso ai sensi della legge n. 33 del 2022 è consentita.

Il dottorato richiede un impegno esclusivo a tempo pieno (D.M. 226/2021, art. 12, c. 1). Ciò premesso, il collegio docenti può non consentire a un dottorando di iscriversi a un altro corso di studi, perché valuta che il secondo corso di studi non consentirebbe l’impegno a tempo pieno nel dottorato?

No, il collegio dei docenti non può precludere l’iscrizione ad un secondo corso di studi in quanto la legge 33/2022 prevede espressamente la possibilità di iscrizione al dottorato e ad altro corso di studi.

Se uno dei due corsi di studio afferisce a un’università estera, atteso che all’estero non vi sono le cosiddette “classi di corso di studi”, la differenziazione sarà soltanto in funzione delle attività formative?

Tenuto conto dell’art. 2, comma 7, del D.M. 930/2022 “Restano ferme le disposizioni riguardanti l’iscrizione ai corsi di studio internazionali che portino al conseguimento di titoli doppi, multipli o congiunti con Atenei esteri, e la disciplina che prevede il rilascio di titoli congiunti nel caso di corsi di studio interateneo nazionali”, la regola dei 2/3 nella fattispecie non si applica.

La legge 33/2022 all’art. 1, comma 3, sembrerebbe escludere l’iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione non medica.

Tale possibilità è consentita dall’articolo 2, comma 3, del DM n. 930 del 2022.

È consentita la contemporanea iscrizione anche agli iscritti alle scuole di specializzazione mediche già dall’a.a. 2021/2022 - in fase di apertura -, sebbene il D.M. 930/2022 disponga espressamente solo per l’a.a. 2022/2023 e il bando di ammissione alle Scuole di Specializzazione mediche a.a. 2021/2022 (cfr. Decreto Direttoriale MUR n. 909 del 27-05-2022) preveda all’art. 13 (“Incompatibilità”) quanto segue: “L'iscrizione a una scuola di specializzazione è incompatibile con l’iscrizione ad altro corso universitario di qualsiasi tipo ad eccezione del dottorato di ricerca secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 45...”)?

Sì. Si fa presente che tutte le scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici sono attivate con riferimento all’accademico precedente rispetto a quello in essere rispetto agli altri corsi di studio. La circostanza che le scuole di specializzazione siano attivate con riferimento all’anno accademico precedente non rileva rispetto all’applicazione della legge n. 33/2022.

Scarica il documento con tutte le FAQ


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