Cosa sono le graduatorie di istituto di seconda fascia?
Le graduatorie d'istituto sono elenchi che ci sono in ogni scuola dai quale si attinge per convocare supplenti per incarichi temporanei o annuali.
La validità delle graduatorie è triennale, questo significa che ogni 3 anni può essere fatto l'aggiornamento del punteggio, il cambio provincia o l'inserimento di nuovi nominativi.
Le graduatorie si dividono in 3 fasce: prima, seconda e terza.
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La prima fascia include gli insegnanti iscritti nelle GAE (graduatorie ad esaurimento) per la stessa classe di concorso cui si riferisce la graduatoria di istituto.
La seconda fascia include coloro che sono abilitati all'insegnamento, ma non sono inseriti in GAE;
La terza fascia include i docenti che non sono abilitati.
I docenti di seconda fascia potranno inserire punteggio relativo relativo al servizio cumulato e ai titoli conseguiti nel triennio 2017/2020.
Ciò che contribuisce all'aumento del punteggio è:
servizio come supplenti;
titoli conseguiti.
Il punteggio per le supplenze va calcolato per anno scolastico. Nelle scuole statali e paritarie è possibile raggiungere il massimo del punteggio (12 punti) con 6 mesi di servizio (5 mesi e 16 giorni). Il punteggio va calcolato per anno scolastico, non è possibile sommare più giorni di supplenza di diversi anni scolastici.
Ecco il punteggio attribuito per il servizio scuola:
da 16 a 45 gg. uguale p. 2;
da 46 a 75 gg. uguale p. 4;
da 76 a 105 gg. uguale p. 6;
da 106 a 135 gg. uguale p. 8;
da 136 a 165 gg. uguale p. 10;
da 166 gg. in poi uguale p. 12.
Per la II fascia delle graduatorie di istituto:
- è valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all’epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l’inserimento in graduatoria;
- il servizio svolto nelle attività di sostegno, se prestato con il possesso del prescritto titolo di studio e con il diploma di specializzazione sul sostegno, è valutato in una delle classi di concorso comprese nell’area disciplinare o posto di appartenenza, a scelta dell’interessato e relativamente agli istituti di istruzione secondaria di II grado, anche se prestato in area diversa, in assenza di candidati nell’area di riferimento; in mancanza di detto diploma di specializzazione la valutazione del servizio è riferita alla graduatoria da cui è derivata la posizione utile per il conferimento della nomina;
- non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di cui al punto A4) della presente tabella, qualora utilizzati come titoli di accesso a una graduatoria di una qualsiasi posto o classe di concorso;
- il servizio d’insegnamento prestato sui posti del contingente statale italiano all’estero, con atto di nomina del Ministero degli Affari Esteri, nonché nelle scuole dell’Unione Europea, riconosciute dagli ordinamenti comunitari, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;
- il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per i medesimi insegnamenti curricolari della scuola statale;
- è valutabile ai sensi del punto B.1) il servizio svolto a partire dall’anno scolastico 2008/09 nei centri di formazione professionale, limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, se il servizio è stato svolto per l’intera durata del progetto formativo. Il servizio è valutabile se esso sia riconducibile alle classi di concorso definite dalle tabelle di corrispondenza previste dall’Intesa relativa alle linee guide per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi di istruzione degli istituti professionali statali e i percorsi di istruzione e formazione professionali regionali (Intesa del 16/12/2010)
- per i seguenti servizi il punteggio è così determinato:
- il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato per una sola graduatoria, a scelta dell’interessato, a decorrere dall’a.s. 2003/04
- il servizio prestato nelle scuole statali o paritarie o nei percorsi di formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato nella misura del 50 per cento del punteggio previsto al punto B.1), a decorrere dall’a.s. 2003/04 (3);
- il servizio prestato nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o di attività;
- il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e di secondo grado è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole;
- il servizio prestato dall’a.s. 2003/04 all’a.s. 2006/07 nelle scuole primarie pluriclassi dei Comuni di montagna, di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nonché nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari è valutato in misura doppia.
I titoli valutabili per l'aggiornamento delle graduatorie sono principalmente i seguenti:
corsi come master, corsi di perfezionamento, certificazioni informatiche, certificazioni linguistiche;
Il punteggio verrà calcolato in base alla tabella di valutazione titoli che sarà allegata al decreto pubblicato nel 2020.
Per il momento, le valutazioni sono le seguenti:
master: 3 punti;
corsi di perfezionamento: 1 punto;
certificazioni informatiche: 1 punto (fino a un massimo di due);
certificazioni linguistiche (per la seconda fascia): 3 punti per il B2, 4 punti per il C1.
Sì è possibile inserirsi per la prima volta in seconda fascia. Per quanto riguarda la terza fascia invece, si apriranno i nuovi inserimenti se il Decreto Scuola verrà approvato a breve al Senato.
Per quanto riguarda l'aggiornamento, è possibile far valutare il servizio prestato a scuola negli ultimi 3 anni, oltre ai nuovi titoli conseguiti, come master, certificazioni informatiche e certificazioni linguistiche.
Per quanto riguarda i nuovi inserimenti, alla luce del citato emendamento e di quanto previsto dal D.lgs. 59/2017, i docenti, che vorranno inserirsi nella III fascia delle graduatorie di istituto (quindi non già inseriti), dovranno essere in possesso di:
- laurea e 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
In base al testo dell'emendamento, anche i diplomati ITP avranno bisogno dei 24 CFU per inserirsi in terza fascia, oltre al diploma.
Bisogna in ogni caso attendere la votazione e l'approvazione definitiva del Decreto Scuola.
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