Per essere inclusi nelle graduatorie provinciali, è necessario effettuare l'iscrizione entro il 6 agosto, termine entro il quale è anche necessario avere conseguito tutti i titoli che si intendono presentare per l'aumento del punteggio.
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Per chi avesse dubbi sulla corretta compilazione delle domande, può consultare la sezione delle domande più frequenti preparata del MIUR.
Alcune delle domande più frequenti sulla compilazione delle graduatorie
L’istanza è la seguente: “Graduatorie provinciali e di istituto di supplenza aa.ss. 2020/21 e 2021/22”.
Per accedere clicca qui.
Sì. Deve essere prioritariamente compilata la sezione “Scelta graduatorie di interesse, fascia e titoli di accesso” in base alla quale l’applicazione proporrà i campi da compilare della corrispondente tabella di valutazione.
Sì, l’istanza può essere modificata purché entro il 6 agosto 2020.
Cliccando sul tasto “azioni disponibili” in corrispondenza della sezione d’interesse sarà possibile visualizzare, modificare e/o cancellare i dati già inseriti.
In questa sezione devono essere caricati esclusivamente i documenti attestanti il conseguimento del titolo estero.
Come previsto all’articolo 7 comma 12 dell’O.M. n. 60 del 10/7/2020 è necessario allegare un unico file di tipo “.pfd” o “.zip”, all’interno del quale devono essere riportati esclusivamente i seguenti documenti:
titolo di studio conseguito all’estero;
dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera;
servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea ovvero in altri Paesi.
La dimensione massima del file allegato è di 2 Mega, eventuali altri documenti diversi da quelli indicati non saranno considerati nella fase successive del procedimento.
La sostituzione della provincia è possibile senza nessun vincolo se non è ancora stata compilata la sezione delle sedi esprimibili ai fini delle graduatorie d’istituto. Se, invece, questa sezione è stata già compilata il sistema invierà un messaggio che invita a cancellare le sedi prima di procedere alla modifica della provincia.
I servizi statali non di ruolo del personale docente ed educativo prestati nelle scuole del territorio italiano gestito dal Sistema Informativo dell’Istruzione sono stati precaricati nell’istanza; devono essere selezionati e completati a cura dell’interessato.
Non sono presenti i servizi di tutte le altre tipologie.
Sì.
L’attività è valutata rispetto al bando, non alla durata. Se il candidato ha vinto cinque bandi distinti, saranno valutati 12 punti per ciascuno. Se ha vinto un bando con durata pluriennale, il titolo è valutato 12 punti.
Sì.
Come servizio specifico si intende esclusivamente, come dettagliato nelle tabelle:
per il posto comune, il servizio prestato sulla specifica classe di concorso;
per il posto di sostegno, il servizio prestato su sostegno per lo specifico grado.
È dunque SBAGLIATO, come dettagliato nelle singole tabelle, caricare ad esempio il servizio svolto sulla classe di concorso A-21 come specifico, poniamo, sulla A-22.
Sono considerate valide, esclusivamente, le certificazioni linguistiche rilasciate dagli Enti riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, radunati negli appositi elenchi. NON sono pertanto riconosciute le certificazioni rilasciate dai Centri linguistici di Ateneo. Siccome gli Enti certificatori riconosciuti appartengono a circuiti internazionali, non occorre alcun riconoscimento italiano del titolo. In questo caso occorre NON SELEZIONARE la voce che chiede gli estremi del riconoscimento.
Sì. Non vi è nessuna incompatibilità.
Per dichiarare il possesso dei 24 CFU occorre selezionare la voce “possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17”.