Forse non tutti sanno che i docenti di ruolo possono accettare anche incarichi a tempo determinato, cioè ruoli di supplenza. A stabilirlo è l'articolo 36 del CCNL 2007, tuttora in vigore.
Ai sensi del sopra menzionato articolo 36, i docenti di ruolo:
Dopo tre anni, quindi al quarto anno di supplenza, il docente che ha fatto supplenze perde la titolarità nella scuola per cui, al fine di ottenere una nuova scuola di titolarità, deve presentare domanda di trasferimento, come specificato nell’art. 2/8 del CCNI sulla mobilità 2022/25:
«I docenti ancora in attesa di titolarità definitiva nella provincia, ivi compreso il personale docente che ha perso la titolarità definitiva ai sensi dell’articolo 36 del CCNL o in esubero provinciale, sono tenuti a presentare domanda di trasferimento …»
In caso il docente non presenti domanda di trasferimento o di mancato soddisfacimento della stessa, si è trasferiti d’ufficio con zero punti.