Gli insegnanti di ruolo possono fare supplenze in altra classe di concorso fino a tre anni: qual è la normativa

Gli insegnanti di ruolo  possono fare supplenze in altra classe di concorso fino a tre anni: qual è la normativa

Forse non tutti sanno che i docenti di ruolo possono accettare anche incarichi a tempo determinato, cioè ruoli di supplenza. A stabilirlo è l'articolo 36 del CCNL 2007, tuttora in vigore.

Ai sensi del sopra menzionato articolo 36, i docenti di ruolo:

  1. possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/8 in un grado di istruzione o una classe di concorso diversi da quelli di cui sono titolari, mantenendo la titolarità della sede (scuola) per tre anni scolastici; 
  2. accettando la supplenza, sono sottoposti alla disciplina prevista dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.

Cosa succede dopo tre anni di supplenza

Dopo tre anni, quindi al quarto anno di supplenza, il docente che ha fatto supplenze perde la titolarità nella scuola per cui, al fine di ottenere una nuova scuola di titolarità, deve presentare domanda di trasferimento, come specificato nell’art. 2/8 del CCNI sulla mobilità 2022/25:

«I docenti ancora in attesa di titolarità definitiva nella provincia, ivi compreso il personale docente che ha perso la titolarità definitiva ai sensi dell’articolo 36 del CCNL o in esubero provinciale, sono tenuti a presentare domanda di trasferimento …»

In caso il docente non presenti domanda di trasferimento o di mancato soddisfacimento della stessa, si è trasferiti d’ufficio con zero punti. 


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