Supplenze 2024: le conseguenze alla rinuncia, mancata presa di servizio o abbandono dell'incarico

sanzioni

L’Ordinanza Ministeriale n. 88/2024 stabilisce chiaramente le sanzioni per i docenti che ottengono incarichi tramite le Graduatorie ad Esaurimento (GaE) o le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e non rispettano gli obblighi legati alla presa di servizio o che abbandonano l'incarico.

Rinuncia e Mancata Presa di Servizio

Se un docente rinuncia alla supplenza o non si presenta alla presa di servizio entro i tempi previsti, la sanzione è severa: viene escluso dalle supplenze al 31 agosto e al 30 giugno da GaE, GPS e dalle graduatorie di istituto per tutto l’anno scolastico 2024/25, per tutte le classi di concorso. Questa esclusione si estende a tutte le tipologie di insegnamento per cui il docente ha titolo.

Abbandono dell’Incarico

Se un docente abbandona il servizio dopo aver firmato la presa di servizio, la sanzione diventa ancora più grave. In questo caso, l’esclusione dalle supplenze al 31 agosto e 30 giugno da GaE, GPS e graduatorie di istituto si applica per tutta la durata di validità delle graduatorie (2024-2026). Questo significa che, per due anni, il docente potrà accettare solo supplenze brevi da graduatorie di istituto.

Cosa Fare in Caso di Sanzioni

I docenti sanzionati potranno accettare incarichi di supplenza solo con limitazioni. In particolare:

  • Rinuncia o mancata presa di servizio: potranno accettare soltanto supplenze brevi dalle graduatorie di istituto o dagli interpelli, per l’anno scolastico 2024/25.
  • Abbandono del servizio: saranno limitati alle supplenze brevi da graduatorie di istituto o interpelli fino alla scadenza delle graduatorie (2024-2026).
  • Rinuncia parziale: in caso di rinuncia limitata a determinate sedi, i docenti potranno ottenere supplenze diverse e accettare supplenze brevi.

Le sanzioni mirano a garantire continuità didattica e responsabilità da parte dei docenti, premiando l’impegno e la stabilità.


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