La nuova riforma per il reclutamento dei docenti prevede la frequenza di percorsi formativi per acquisire i 60 CFU necessari all’abilitazione.Il regolamento dei corsi abilitanti è demandato ad un apposito decreto , ovvero il c.d. DPCM 60 CFU, uscito in gazzetta il 25 settembre che fornisce informazioni su criteri e contenuti dell’offerta formativa, requisiti dei centri, modalità organizzative, costi massimi a carico degli interessati.
Grande attenzione hanno suscitato i costi molto esosi di questi percorsi :
2.500 euro, di iscrizione ai percorsi di formazione iniziale, corrispondenti a non meno di sessanta CFU o CFA, sono posti a carico dei partecipanti,compresi coloro che vincono il concorso ai sensi dell’art. 18 -bis , comma 1, primo periodo, del decreto legislativo.
2.000 euro , di iscrizione ai percorsi di formazione iniziale sono posti a carico degli studenti che sono regolarmente iscritti ai corsi di studio per il conseguimento dei titoli di cui all’art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo, dei vincitori del concorso di cui all’art. 13, comma 2, del decreto legislativo nonché di coloro che abbiano conseguito ventiquattro CFU o CFA entro il 31 ottobre 2022 in base al previgente ordinamento.
I costi massimi posti a carico dei partecipanti alle prove finali dei percorsi di formazione iniziale sono pari a euro 150.
Trattandosi di corsi universitari, il corso può essere pagato con la carta del docente (bonus da 500 euro), ad esempio i docenti di ruolo e docenti con contratto al 31 agosto o con sentenza.
Per terminare il percorso abilitante, il candidato deve svolgere 20 di tirocinio, di cui 15 di tirocinio diretto e 5 di tirocinio indiretto.
Le attività prevedono:
Le ore di tirocinio indiretto sono articolate in momenti di riflessione autonoma, e guidata e coordinata dai tutor.
Ciò prevede la compilazione e la discussione dell’E-portfolio delle competenze professionali acquisite dal tirocinante, con particolare riferimento all’analisi di casi e situazioni problematiche emersi nel gruppo-classe durante le ore di tirocinio.
Come specificato nell’articolo 10 del DPCM, i centri in cui verranno effettuate le ore di tirocinio dovranno dotarsi della figura del tutor, docenti in servizio presso le scuole secondarie di primo e di secondo grado in qualità di tutor coordinatore presso i centri e di tutor dei tirocinanti nelle istituzioni scolastiche.
Ai docenti che assumono l’incarico di tutor coordinatore è concesso,
per l’esercizio dei relativi compiti, l’esonero o il semiesonero dall’insegnamento entro i limiti stabiliti dalla disciplina vigente.
Scarica il pdf del DPCM 60 CFU