Graduatorie III fascia ATA: le segreterie non devono richiedere i documenti originali ai supplenti

Graduatorie III fascia ATA: le segreterie non devono richiedere i documenti originali ai supplenti

Quando si conferisce una supplenza dalla terza fascia, le scuole sono obbligate a verificare i titoli che l'aspirante supplente ha dichiarato. 

Questo non implica però che i titoli devono essere chiesti direttamente ai supplenti, ma dev'essere la scuola ad attivarsi presso gli enti certificatori per valutare quanto dichiarato in fase di domanda.

Le segreterie non devono richiedere documenti o certificati

A confermare ciò c'è una legge, il DPR 445/2000, articolo 43. Esso stabilisce che le scuole sono autorizzate a consultare in modo diretto gli archivi delle amministrazioni che rilasciano i certificati ai supplenti, anche in modo telematico o informatico, per richiedere una conferma scritta delle dichiarazioni dei supplenti.

Dal 2012 nessun obbligo di presentare i documenti

Molte scuole, che non conoscono queste regole, chiedono invece a ogni supplente di presentare tutti i certificati cartacei, con conseguente dispendio di tempo ed energia per tutti.

Nemmeno i supplenti infatti conoscono questa regola per cui si trovano costretti a presentare ogni volta tutti i certificati.

Anzi, tutti i documenti possono essere sostituiti con una dichiarazione sottoscritta dal candidato.

 


Approfondisci l'argomento con un consulente

30 CFU ABILITAZIONE INSEGNAMENTO
Per abilitati a una classe di concorso o specializzati TFA
NEWSLETTER
Resta sempre aggiornato
02 400 31 245