Quando si conferisce una supplenza dalla terza fascia, le scuole sono obbligate a verificare i titoli che l'aspirante supplente ha dichiarato.
Questo non implica però che i titoli devono essere chiesti direttamente ai supplenti, ma dev'essere la scuola ad attivarsi presso gli enti certificatori per valutare quanto dichiarato in fase di domanda.
A confermare ciò c'è una legge, il DPR 445/2000, articolo 43. Esso stabilisce che le scuole sono autorizzate a consultare in modo diretto gli archivi delle amministrazioni che rilasciano i certificati ai supplenti, anche in modo telematico o informatico, per richiedere una conferma scritta delle dichiarazioni dei supplenti.
Molte scuole, che non conoscono queste regole, chiedono invece a ogni supplente di presentare tutti i certificati cartacei, con conseguente dispendio di tempo ed energia per tutti.
Nemmeno i supplenti infatti conoscono questa regola per cui si trovano costretti a presentare ogni volta tutti i certificati.
Anzi, tutti i documenti possono essere sostituiti con una dichiarazione sottoscritta dal candidato.