Il Miur ha pubblicato l’annuale circolare in materia di supplenze del personale docente, educativo e ATA. Si tratta della nota 24306 del 01/09/2016, che fornisce utili indicazioni su diversi focus, come le nomine, le modalità e i tempi di attribuzione delle supplenze su posti di sostegno.
Va precisato che le nomine sui posti di sostegno vengono effettuate prioritariamente rispetto alle nomine su posto comune. Tra i motivi, come esplicita anche la nota, c’è l’esigenza di garantire il docente all’alunno disabile. Ma qual è l’iter per essere chiamati tramite la messa a disposizione sostegno?
Prima di tutto, precisiamo che gli insegnanti che hanno conseguito l’abilitazione o la specializzazione, secondo il DM n. 21/05, dovranno accettare la nomina su posti di sostegno prioritariamente, qualora si verifichino le condizioni. Per i docenti, la cui abilitazione si ricollega al DM sopra indicato, e che rinunciano all’incarico non potranno accettarne altri.
Questo significa, che c’è una parte di docenti di sostegno, che una volta che avranno rinunciato alla nomina non potranno più concorrere per gli stessi insegnamenti in cui sono stati chiamati in precedenza. Ovviamente, ciò comporterà l’eventuale nomina di altri specializzati presenti in graduatoria, secondo questo ordine:
Nella nota si legge che il personale che ha conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno, ma che non si trova iscritto nelle graduatorie, ha titolo prioritario nel conferimento dell’incarico attraverso la messa disposizione su sostegno. Quindi, i docenti specializzati, che hanno inviato la messa a disposizione nelle scuole, avranno priorità rispetto ai docenti non specializzati iscritti nelle GI in cui c’è disponibilità.
La domanda di messa a disposizione sostegno deve essere presentata per una sola provincia. Un aspetto che riprende la nota del 20 settembre 2013. Quest’ultima però risulta in contraddizione con la nota n. 1027 del 28 gennaio 2009, che non pone limiti di invio del numero di MAD né in riferimento alle province, né alle scuole. In un punto le due note coincidono, ovvero il docente non può cumulare i servizi prestati, se avvengono in due diverse province.
Rispetto alla nota del 2009, quindi l’insegnante, che presenta la domanda di messa a disposizione su sostegno, si trova a dover scegliere una sola provincia e può presentarla solo se non iscritto a nessuna graduatoria di istituto. La provincia dovrà essere dichiarata espressamente nell’istanza formale.
La messa a disposizione senza titolo avviene quando il DS, in assenza di docenti specializzati, si trova a dover attingere dalle graduatorie di istituto su posto comune della scuola in cui si è palesata la disponibilità.
Per incarichi di sostegno per infanzia o primaria, si fa riferimento alle apposite graduatorie di posto comune. Per la scuola secondaria, il docente viene individuato tramite lo scorrimento incrociato delle GI di posto comune, secondo l’ordine di fascia.
Inoltre, il docente può decidere di non completare la sua supplenza temporanea, se ha la possibilità di accettarne una sino alla nomina dell’avente titolo. Quindi, il docente può lasciare la supplenza su posto comune per prendere servizio su posto di sostegno. Viceversa, l’insegnante può rifiutare l’incarico di sostegno e accettare quello su posto comune. Ovviamente, qui bisogna tenere presente i vincoli presenti nel DM n.21/05.
Sembrerebbe di sì. In quanto, secondo la nota 24306 del 01/09/2016, solo i docenti che non si trovano iscritti in graduatoria di istituto possono presentare istanza formale. La formulazione è ambigua, perché lascia presupporre che le messe a disposizione su sostegno inoltrate da insegnanti già iscritti in una qualche graduatoria non verranno prese in considerazione.
Quindi, visto che gli specializzati risultano già iscritti nelle GI di qualche provincia, risulta difficile capire come il DS riuscirà a conciliare questa condizione con la domanda di MAD. Tenendo anche presente che i dirigenti, stando alla nota, dovrebbero dare precedenza agli abilitati.
Dopo aver fugato i vostri dubbi sulle MAD relative al sostegno, vi ricordiamo che il nostro sistematico automatico è stato aggiornato anche in questo senso e permette di inviare senza preoccupazioni, in modo semplice e veloce, la messa a disposizione online. Diversamente, potrete scaricare il nostro modello messa a disposizione word o modello messa a disposizione sostegno senza abilitazione.
La messa a disposizione su sostegno, resa in autocertificazione ai sensi del DPR 445/500, se già inviata, dovrà essere eventualmente integrata, se ci sono aggiunte al fine di essere valutati correttamente dai DS (compreso, ovviamente, il conseguimento del titolo di specializzazione).