Una bambina di 7 anni può essere bocciata solo “in casi eccezionali comprovati da una specifica motivazione”. Con questa motivazione il TAR della Puglia ha accolto il ricorso di una famiglia di Bari, la cui giovane bambina non era stata ammessa al successivo anno delle scuole elementari.
La minore soffriva inoltre di una grave forma d’asma, accertata da un medico e di cui la scuola era a conoscenza, ed aveva comunque ottenuto buoni esiti in diverse materie.
Motivazione principale della bocciatura è stata quella delle assenze ma queste, come spiegato nel ricorso accolto dal TAR, non rientrano tra i criteri di certificazione delle competenze validi per decidere sull’ammissione di un alunno.
Tra le ragioni della sospensione della bocciatura, nella sentenza del TAR viene indicata anche quella dei possibili effetti mentali negativi di un anno di studio perduto.
“La perdita di un anno scolastico a questa età senza adeguata motivazione può essere un’esperienza traumatica che potrebbe danneggiare l’autostima della minore e incrinare il rapporto di fiducia nei confronti dell’Istituzione scolastica”.
“Inoltre, in ragione della bocciatura la bambina verrebbe allontanata dal gruppo classe nel quale si stava integrando”.
Nel ricorso i legali Giacomo e Roberta Villa, che assistono la famiglia, hanno evidenziato inoltre come “la bambina abbia dovuto affrontare il primo cruciale anno di scuola durante la pandemia, senza il contatto diretto con l’ambiente scolastico e con i propri maestri ma solo mediante didattica a distanza”.
Una modalità di studio “filtrata da uno schermo e inficiata irrimediabilmente da un isolamento forzato”.
Infine, concludono gli avvocati, “la scuola non solo non ha adottato alcuna misura per migliorare il rendimento dell’alunna durante, come un Piano Didattico Personalizzato, ma non ha mai reso nota ai genitori la possibile bocciatura mediante un’informazione chiara e tempestiva”.