di: Marianna Pinton - 09/07/2019
Per il docente supplente è previsto un cambio di incarico da un istituto ad un altro, così come è possibile per l’insegnante con contratto a tempo indeterminato. In quest’ultimo caso, l’ufficio scolastico che riceve il lavoratore dovrà inviare una comunicazione col modello VARDATORI. La casuale da indicare sarà cessione di contratto. In genere il modello va inviato 5 giorni prima, mentre per le scuole private i giorni sono 10.
Cambio di incarico da un istituto ad un altro: come fare?
- Se il docente ha una nomina fino ad avente titolo (o diritto), è possibile lasciare tale nomina per supplenze che finiscono prima del 30 giugno, o fino al termine delle lezioni, per una supplenza fino al 30/06 o fino al 31/08. Non è invece possibile cambiare incarico da un istituto ad un altro, sempre nel caso di una nomina fino ad avente titolo, quando la supplenza è sempre fino ad avente titolo, quando è dello stesso tipo ma su un’altra materia e infine nel caso di supplenze di molteplici ore. Ricordiamo che la nomina fino ad avente diritto viene assegnata in genere ad inizio anno scolastico e non hanno un termine preciso di cessazione rapporto.
- Se il docente ha una nomina per una supplenza temporanea e decide di lasciare una supplenza per un’altra, questo può avvenire quando la sostituisce per una fino alla fine delle lezioni, per una fino al 30/06, fino al 31/08 e per le supplenze fino ad avente diritto su sostegno. La rinuncia alla supplenza breve sulle graduatorie di istituto non è possibile farla quando la supplenza è dello stesso tipo, ma su un’altra materia, dopo il 30/04 e per una supplenza che dura di più o di più ore. Ricordiamo che rientrano nelle nomine temporanee tutte quelle che hanno una durata inferiore ad un anno scolastico
- Lasciare supplenza al 30/06 è possibile solo per una nomina fino al 31 agosto se non è stata ancora effettuata la presa di servizio. Viceversa, non è possibile il cambio di incarico da un istituto ad un altro quando la nomina è dello stesso tipo, ma su altra materia e per una supplenza di più ore.
- La nomina fino al 31/08 non è mai possibile abbandonarla.
- I docenti delle GaE possono sempre lasciare la supplenza se la stessa è stata conferita dalle GI per una conferita dalle GaE. Quindi, qui il cambio di incarico da un istituto ad un altro è possibile.
- Per le supplenze su sostegno sono in vigore le stesse procedure. Aspetto importante è che il cambio non può mai avvenire se il docente vuole sostituire l’incarico di sostegno con uno su materia.
Quali sono le penali?
Dopo avervi indicato quando è possibile il cambio di incarico da un istituto ad un altro, passiamo alle penali. Per gli iscritti alle GaE:
- Per supplenze conferite sulla base delle GaE, se il docente rinuncia alla nomina o risulta assente nel momento della convocazione e non può provare che il caso della rinuncia sia dovuto ad importanti motivi, perderà la possibilità di conseguire altre supplenze per quella stessa materia dalle GaE. Invece, per materia diversa si è utilmente inseriti.
- L’accettazione del rapporto di lavoro e la mancata presa di servizio comporta la perdita della nomina per quella materia per le GaE, per le graduatorie di circolo e di istituto, se il docente non giustifica opportunamente la sua assenza.
- L’abbandono del servizio, se non giustificato, comporta la perdita di conseguire supplenze per tutte le graduatorie di insegnamento.
Per gli iscritti alle graduatorie di istituto:
- se il docente rinuncia alla nomina verrà collocato in coda alla relativa graduatoria. La sanzione viene effettuata solo se l’insegnante rifiuta l’incarico due volte presso la stessa scuola.
- La sanzione si applica solo se il docente risulta totalmente inoccupato al momento della proposta e per il periodo della supplenza. Viceversa, non si applica se appartiene a GI diverse da quelle in cui necessita la supplenza.
- La mancata risposta nei termini previsti equivale ad una rinuncia esplicita.
- Per la mancata presa di servizio o l’abbandono del servizio valgono le stesse norme degli iscritti alle GaE.
- Per supplenze fino ai 10 giorni per infanzia e primaria, se il docente rifiuta la nomina viene cancellato dall’elenco per tale tipologia di supplenza.
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