Anche i docenti precari hanno diritto, come da contratto, ad assentarsi per malattia.
Bisogna però distinguere tra i docenti che hanno una nomina annuale o al termine delle attività (30 giugno – 31 agosto) e chi ha una supplenza breve.
Come sempre, i riferimenti si trovano con il contratto di lavoro, infatti l’art. 19 del CCNL 2006/09 ai commi 3 e 4 disciplina la materia.
Il comma 3 recita: il docente "assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico".
Al comma 4 si precisa che, per malattia, in un anno scolastico spettano un mese retribuito al 100% e due mesi al 50%. Per il restante periodo si ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
Per ogni singolo periodo di malattia, nei primi 10 giorni di assenza, sarà corrisposto solo il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio (Trattenuta Brunetta). Quindi non si percepisce la RPD (Retribuzione Professionale Docenti) e la retribuzione per eventuali ore aggiuntive.
La RPD per i precari con incarico al 30/06-31/08 corrisponde a € 5.47 (lorde) giornaliere. La RPD non viene corrisposta a chi ha un incarico di supplenza breve.
Le malattie retribuite o parzialmente retribuite non interrompono l’anzianità di servizio.
L’art. 19 c. 10 del CCNL stabilisce che i docenti con supplenza breve hanno diritto a 30 giorni di malattia ad anno scolastico, retribuiti al 50%.
Le malattie parzialmente retribuite non interrompono l’anzianità di servizio.
Alcune tipologie di assenze per malattia non vengono conteggiate nei giorni di comporto (lasso di tempo in cui il lavoratore subordinato assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto).
Nello specifico sono i giorni di malattia relativi a terapie oncologiche, gravi patologie, terapie salvavita.