Da quest'anno il Miur ha pubblicato una circolare sulle supplenze e la messa a disposizione che sta facendo molto discutere: è la n. 26841 del 5 settembre 2020.
In tale circolare si dichiara che “le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria provinciale e di istituto e possono essere presentate per una provincia da dichiarare espressamente nell'istanza”.
Tuttavia questa nota non ha nessuna forza di legge, ecco perché.
Il Miur non ha nessun potere di impedire l'invio di mad o di sanzionare chi lo fa, perché la legge non lo prevede. Del resto, la stessa procedura di invio della domanda di messa a disposizione non è normata da nessuna legge.
Questa circolare quindi sembra collidere con il principio di legalità sancito dall'articolo 1, della legge 241/90 e con il principio di buona amministrazione consacrato nell'articolo 97 della Costituzione.
Il divieto introdotto dall'amministrazione, dunque, per risultare legittimo, dovrebbe discendere da una norma di legge, che però non c'è.
Il ministero è a conoscenza dell'inesistenza delle fonti legali che normano la messa a disposizione. Il 28 gennaio 2009, infatti, l'allora direttore generale del personale, Luciano Chiappetta, inviò una nota al direttore regionale della Puglia (1027) prendendo atto dell'inesistenza di norme di legge e legittimando, all'atto dell'esaurimento delle graduatorie, il ricorso “a soluzioni extra-procedurali, tra le quali può ammettersi la presa in considerazione, ove ricevute dalla scuola, di istanze informali di messa a disposizione da parte di candidati in possesso dei requisiti allo specifico insegnamento richiesto”.
Da allora non è cambiato nulla nel panorama legislativo, anche se l'amministrazione ha ritenuto comunque di vietare agli aspiranti docenti inclusi in una graduatoria di poter presentare la mad.
Il divieto, però, è destinato a rimanere solo sulla carta, perché non essendo assistito da alcuna sanzione, l'aspirante docente che dovesse presentare la mad nella provincia dove risultasse in graduatoria o in altra provincia dove non dovesse risultare, non andrebbe incontro ad alcuna conseguenza negativa.
In conclusione, un'eventuale esclusione dei docenti che hanno inviato mad risulterebbe illegittima e priva della necessaria motivazione (si veda l'articolo 3 della legge 241/90) a causa della inesistenza di norme di legge o di regolamento a cui fare riferimento.