È stata pubblicata il 6 agosto scorso dal Miur la nota n. 25089, che dà indicazioni riguardo alle supplenze del personale docente e ATA.
Esaminiamo nel dettaglio ciò che si afferma riguardo all'invio della messa a disposizione: “all’atto dell’esaurimento della graduatoria di istituto, ivi comprese le graduatorie delle istituzioni scolastiche viciniori, il dirigente scolastico si avvale di aspiranti docenti che abbiano presentato istanza di MAD.
Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria provinciale e di istituto e possono essere presentate per una sola provincia da dichiarare espressamente nell’istanza.
Qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati e ai docenti specializzati. In ogni caso, le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione".
Riguardo all'invio della messa a disposizione anche se iscritti in graduatoria, non sono però previste sanzioni o penali.
Pertanto, stabilita comunque la precedenza per abilitati e specializzati, l'invio della messa a disposizione anche se iscritti in graduatoria non comporta conseguenze, stando a quanto riferito dalla circolare in oggetto.
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