Le domande di messa a disposizione su sostegno:
- devono essere presentate solo da docenti non iscritti per posti di sostegno in alcuna graduatoria di istituto;
- possono essere presentate per una provincia da dichiarare espressamente nella domanda.
Nel caso di più istanze, i dirigenti scolastici, nell’ambito dell’assegnazione della supplenza daranno precedenza ai docenti abilitati.
Gli elenchi di sostegno sia delle graduatorie ad esaurimento sia della I fascia delle graduatorie di istituto della scuola secondaria di II grado sono stati unificati, in seguito alla soppressione delle aree disciplinari [area scientifica (AD01); area umanistica (AD02); area tecnica professionale artistica (AD03) area psicomotoria (AD04)]. C'è quindi un solo elenco senza distinzione alcuna.
I docenti che hanno il necessario titolo di abilitazione su sostegno debbono stipulare contratti a tempo determinato con priorità su posti di sostegno, fermo restando la disponibilità di posti.
L’eventuale rinuncia a proposta di contratto su posto di sostegno consente l’accettazione di altre proposte di contratto esclusivamente per insegnamenti non collegati al tipo di abilitazione conseguita.
L’attribuzione delle supplenze su posti di sostegno, per quanto riguarda le graduatorie, avviene nell’ordine di seguito indicato:
ai docenti specializzati inseriti negli elenchi di sostegno delle graduatorie ad esaurimento;
in caso di esaurimento degli elenchi delle GaE, ai docenti specializzati inseriti negli elenchi di sostegno delle graduatorie di istituto delle scuole in cui si verifica la disponibilità;
in caso di esaurimento degli elenchi di sostegno delle graduatorie di istituto, ai docenti specializzati inseriti negli elenchi di sostegno delle graduatorie di istituto delle scuole viciniori;
in caso di esaurimento degli elenchi di sostegno delle graduatorie di istituto delle scuole viciniori, ai docenti specializzati che hanno conseguito il titolo di specializzazione tardivamente rispetto ai termini di aggiornamento delle GaE e delle graduatorie di istituto e che hanno inviato domanda di messa a disposizione;
in subordine alle assegnazioni provvisorie ai docenti senza titolo di specializzazione, ai docenti non specializzati inseriti nelle graduatorie di istituto di posto comune: tramite scorrimento della graduatoria di riferimento, in caso di supplenza presso la scuola dell’infanzia/primaria; tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie d’istituto secondo l’ordine prioritario di fascia (I, II e III), in caso di supplenza presso la scuola secondaria.