Ad ogni periodo di supplenza di almeno 16 giorni sono riconosciuti 2 punti nelle graduatorie GPS. Il punteggio attribuito è però diverso, a seconda che si tratti di servizio specifico o aspecifico. Qual è la differenza?
La differenza è spiegata nell'ultima Tabella Valutazione Titoli 2020 ed è la seguente:
- il servizio specifico è quello svolto sulla propria classe di concorso per la quale ci si è iscritti nelle graduatorie GPS o per posti su sostegno sullo stesso grado scolastico. Se il servizio è annuale, è valutato il massimo dei punti, cioè 12.
Esempio: ho una laurea magistrale LM4 in architettura, e quindi sono iscritta in GPS II fascia con accesso diretto a diverse classi di concorso. Nello specifico, ho deciso di iscrivermi alla A-01 e la A-60.
Arriva la convocazione annuale per la A-01. Per questa classe di concorso il punteggio maturato è 12 punti, perché ho prestato servizio per la medesima classe di concorso, A-01.
Per la classe di concorso A-60, mi verranno invece attribuiti 6 punti, cioè la metà, perché la supplenza per cui ho prestato servizio non riguarda la A-60 ma una classe di concorso diversa, la A-01. Si tratta quindi di servizio aspecifico.
Il servizio aspecifico quindi riguarda sempre un servizio di supplenza svolto a scuola, ma per le altre classi di concorso alle quali si è iscritti il punteggio verrà conteggiato la metà, a differenza della classe di concorso sulla quale si è prestato servizio, che è specifico, e quindi il punteggio sarà pieno.
Il punteggio attribuito in graduatoria sarà pertanto diverso, avremo quindi:
- un punteggio per servizio specifico (cioè sulla classe di concorso sulla quale si è prestato servizio) che corrisponde a 2 punti per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, fino ad un massimo di 12 punti annuali;
- per il servizio aspecifico (per le altre classi di concorso per le quali ci si è iscritti in graduatoria ma sulle quali non si è prestato servizio) il punteggio è dimezzato pertanto si attribuirà 1 punto per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annuali.
Il servizio di supplenza prestato a scuola senza il titolo di studio di accesso è valido solo se, al momento della presentazione della domanda, l’aspirante è in possesso di tale titolo.
Se non si possiede il titolo di specializzazione su sostegno al momento dell’iscrizione o aggiornamento in GPS, il precedente servizio prestato su sostegno senza possedere il titolo non viene valutato. Le stesse regole si applicano per supplenze su sostegno da messa a disposizione senza possedere il titolo di specializzazione.