Concorso straordinario: la supplenza su sostegno senza specializzazione non vale come servizio specifico

Concorso straordinario: la supplenza su sostegno senza specializzazione non vale come servizio specifico

Il concorso straordinario sta per concludersi ma il Consiglio di Stato mette in dubbio alcuni aspetti dell’organizzazione; fra questi, il servizio svolto su posto di sostegno senza aver titolo di specializzazione. Secondo i giudici, tale anno di supplenza non può essere valido come anno specifico.

Infatti, per partecipare al concorso straordinario per il ruolo bisognava avere come requisito tre anni di servizio negli ultimi 10 presso la scuola statale, di cui uno specifico. Per i posti di sostegno, l’anno specifico doveva essere appunto sul sostegno, ma andava comunque bene anche l’assenza del titolo di specializzazione.

Il parere 1062/2021 del giudice di Palazzo Spada, come riportato su Il Sole 24 Ore, ha chiarito che il servizio svolto senza specializzazione su posti di sostegno non integra l’annualità di servizio specifico per partecipare al concorso su posto comune.

Secondo i giudici l’aver prestato servizio su un posto di sostegno, infatti, è situazione diversa rispetto all’aver prestato servizio su un posto comune.

Pertanto il requisito del servizio triennale prestato presso istituzioni scolastiche statali – di cui uno di carattere specifico, e cioè svolto sulla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui si partecipa – vale anche a introdurre un requisito “professionale” per conseguire l’abilitazione all’insegnamento, attraverso un meccanismo semplificato rispetto a quello ordinariamente previsto.


30 CFU ABILITAZIONE INSEGNAMENTO
Per abilitati a una classe di concorso o specializzati TFA
NEWSLETTER
Resta sempre aggiornato
02 400 31 245