Come è noto, per partecipare al Concorso Scuola Ordinario 2020, oltre al requisito della laurea vecchio ordinamento o magistrale, servono anche 24 CFU in materie socio-psico-pedagogiche.
Ma qual è il termine entro il quale conseguire i crediti?
Per capirlo bisogna consultare il bando stesso, all'articolo 12 inerente il Concorso ordinario (vedi sotto).
In base all'art.12 comma 1, si specifica che gli esami, e quindi il titolo, va conseguito entro “ la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione” cioè entro il 31 luglio 2020.
Ciò significa che l'importante è sostenere gli esami dei 24 CFU (e superarli) entro il 31 luglio, mentre il certificato vero e proprio può anche essere presentato in seguito.
Il certificato o titolo che comprova il conseguimento dei 24 CFU, non è necessario presentarlo entro il 31 luglio, ma quando si è conoscenza che la prova orale è stata superata e che quindi il concorso è vinto. A partire da quel momento, si hanno 15 giorni di tempi per presentare al dirigente preposto dell'Ufficio Scolastico Regionale i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione.
Non sono valide le autocertificazioni.
Art. 12.
Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli
1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall’Allegato C al Decreto Ministeriale e devono essere conseguiti o, laddove previsto, riconosciuti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.
2. Il candidato che ha ricevuto dall’USR competente la comunicazione del superamento della prova orale presenta al dirigente preposto al medesimo USR i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre quindici giorni dalla predetta comunicazione.
3. L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 2, ai sensi dell’art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.