Una delle caratteristiche principali della scuola italiana è la sua dinamicità, ma ahinoi non sempre questo è da interpretare nella sua chiave positiva.
Il mondo della scuola italiana purtroppo non è rinomato per la sua chiarezza e per la sua stabilità in merito ai percorsi di accesso all’insegnamento, ed uno dei dubbi maggiori degli ultimi mesi per ogni aspirante docente è: cosa sono i 60 CFU, come posso ottenerli e devo conseguirli?
Il primo punto su cui è necessario fare chiarezza è, a cosa servono i 60 CFU? Qual è la loro differenza rispetto ai precedenti 24 CFU e perché si parla a volte di 30 CFU?
Come detto il mondo della scuola è dinamico e i sistemi di accesso all’insegnamento sono soggetti ai vari aggiornamenti e linee di pensiero dei Ministri in carica. Partiamo dal presupposto che quando si parla di 60 CFU o CFA, si parla di un percorso universitario o accademico di formazione per il conseguimento dell’abilitazione.
Quando parliamo di 24 CFU o CFA intendiamo un percorso di formazione richiesto come titolo di accesso per i concorsi e per le graduatorie.
I 30 CFU o CFA invece sono più difficili da definire poiché con questa denominazione riduttiva coincidono differenti percorsi di formazione del peso di 30 crediti formativi universitari o accademici, che possono essere in base alla loro tipologia:
• sostitutivi dei 24 CFU
• sostitutivi/integrativi dei 60 CFU (qui in alcuni casi possono essere anche 36 CFU)
La principale differenza è legata proprio al concorso docenti. Se fino al 2024 il concorso docenti sarà abilitante (per tutti i vincitori delle prove) e valido per l’accesso agli incarichi di ruolo, dopo il 2024 il concorso perderà la sua valenza abilitante e rimarrà solo il suo ruolo di porta di accesso per l’incarico a tempo indeterminato.
Dopo il 2024, l’accesso al concorso sarà riservato solo ai docenti abilitati (tramite il percorso di 60 CFU, titolo equipollente/estero o docenti con minimo 3 anni di servizio).
Mentre al momento i concorsi prevedono l’abilitazione solo a seguito del superamento delle selezioni, e per accedervi è “sufficiente” il possesso dei requisiti legati al titolo di accesso alla classe di concorso + 24 CFU.
Il DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022 ha modificato il D.lgs. 59/2017 dando un termine di scadenza alla valenza dei percorsi formativi dei 24 CFU al 31/10/2022 e prevedendo di un nuovo percorso di formazione utile per l’accesso al concorso fino al termine della fase transitoria del 31/12/2024 di 30 CFU.
In questa fase transitoria andranno quindi a coesistere sia il percorso
titolo di accesso + 24 cfu (30 cfu) => concorso => abilitazione => ruolo
sia
titolo di accesso + abilitazione (60 cfu) => concorso => ruolo
ma i percorsi sostitutivi di 30 CFU riservati al periodo transitorio non sono stati ancora attivati, creando non poca confusione per chi non è riuscito a concludere i 24 crediti prima dell’ottobre scorso.
Come introdotto in precedenza, il percorso di 30 CFU qui sopra accennato è sostitutivo dei 24 CFU come titolo di accesso ai concorsi e ai bandi, ma non è l’unico percorso da 30 CFU attivato dall’aggiornamento scuola del 2022.
Un secondo percorso di 30 CFU è previsto in sostituzione dei 60 CFU, o in aggiunta al percorso di 30 CFU previsto in sostituzione dei 24 CFU per chi ha i titoli di accesso ma deve integrare il proprio percorso formativo per ottenere l'abilitazione (i 60 CFU).
Chi ha conseguito i 24 CFU per l’insegnamento, indipendentemente dalla partecipazione al concorso, potrà farsi riconoscere questi crediti dal percorso di 60 CFU ed integrare solo i crediti mancanti per conseguire l’abilitazione.