Il Dirigente Scolastico come valuta le MAD e le graduatorie di istituto

Il Dirigente Scolastico come valuta le MAD e le graduatorie di istituto

Il Dirigente Scolastico per conferire le supplenze segue un determinato iter nella valutazione delle graduatorie di istituto. Infatti, la nomina viene regolamentata dagli artt. 5 e 6 del Regolamento delle supplenze, approvato con D.M. 13 giugno 2017. Per ciascuna classe di concorso viene formata una graduatoria distinta in tre fasce che viene utilizzata secondo quest’ordine: prima fascia (gli iscritti delle GaE), seconda fascia (i docenti abilitati) e terza fascia (i docenti in possesso del solo titolo di studio). Quindi, il Dirigente Scolastico per nominare un docente supplente dapprima seguirà l’iter sopra indicato e successivamente, esaurite le GI, considererà le graduatorie degli istituti viciniori a livello provinciale. Nel caso in cui siano terminate tutte le graduatorie a livello provinciale, Il Dirigente Scolastico prenderà in considerazione la domanda di messa a disposizione. Per questo motivo è molto importante inviarla. Il non invio comporta la possibilità di privarsi di questa opportunità di lavoro.

Come viene valutata la domanda di messa a disposizione?

  Va da sé che per la nomina del supplente, se inserito nelle graduatorie di istituto, il DS fa riferimento nella sua valutazione alla sua posizione in graduatoria. Diversa, invece, la situazione per chi invia la domanda di messa a disposizione. È ovvio, o almeno prevedibile, che il DS nella sua valutazione per la nomina della supplenza farà riferimento al portfolio professionale del docente esaminato. Questa constatazione parte dal presupposto che la domanda di messa a disposizione sia stata inviata non solo correttamente, ma anche in maniera professionale. Il nostro staff, in tal senso, ha predisposto un servizio apposito per un invio corretto, rapido e garantito. Ritornando alla valutazione della domanda di messa a disposizione da parte del DS, vi indichiamo alcune norme che probabilmente seguirà. Se due o più docenti vengono esaminati per una determinata classe di concorso, partendo dal presupposto che hanno tutti rispettivamente il titolo di studio di accesso all’insegnamento per quella cdc, il DS farà riferimento al servizio prestato in altre scuole e alla formazione, quindi agli eventuali titoli culturali conseguiti. Questo fa capire quanto sia importante la formazione del docente. Non è un caso, infatti, che la legge 107 n. 2015 ha introdotto la formazione obbligatoria per i docenti di ruolo nei seguenti campi:

  • lingue straniere;
  • coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile;
  • innovazione tecnologica e didattica per competenze;
  • scuola e lavoro;
  • disabilità e inclusione;
  • miglioramento e valutazione;
  • nuovi ambienti per l'apprendimento e competenze digitali;
  • cittadinanza globale, integrazione e competenze di cittadinanza;
  • autonomia didattica e organizzativa.

Va da sé che anche il docente supplente che vuole entrare nel mondo del lavoro non può esimersi dalla formazione, in primis sulla conoscenza delle lingue straniere e sulle competenze digitali. Questa conclusione è determinata dal fatto che il DS a parità di titolo è probabile che scelga il docente con maggiori competenze. Al fine di acquisirle, sono presenti corsi e master. Qui la tabella di valutazione dei titoli per la II e III fascia.      


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