Insegnamento e libera professione: i casi di incompatibilità

Insegnamento e libera professione: i casi di incompatibilità

Una delle domande che viene posta spesso in merito al lavoro degli insegnanti è quella inerente alla libera professione: può un docente insegnare e allo stesso tempo svolgere la libera professione? Dipende, vediamo in quali casi.

Quando la libera professione è vietata al docente

Sono vietate al docente a tempo pieno ed al docente a tempo parziale con orario di lavoro superiore al 50% rispetto a quello a tempo pieno:

  • attività di lavoro subordinato alle dipendenze di soggetti pubblici o privati anche con contratto a tempo determinato;

  • l’esercizio di attività di natura commerciale, industriale o professionale;

  • l’assunzione di cariche in società che abbiano scopo di lucro.

Un docente a tempo pieno o con contratto di lavoro part – time con orario superiore al 50% dell’orarto io pieno non può in nessun caso svolgere attività di impresa commerciale, cioè attività per le quali sia necessario aprire partita Iva ed iscriversi alla Camera di Commercio e che consistano in una abituale e continuativa attività organizzata diretta allo scambio e/o alla produzione di beni o servizi.

Quando un docente può svolgere la libera professione

Una deroga è prevista per la possibilità, concessa ai docenti, di svolgere libere professioni in questi casi:

  • la libera professione non deve essere in conflitto di interessi con lo svolgimento del lavoro di insegnante;

  • l’attività libero professionale deve essere stata autorizzata dal dirigente scolastico;

  • la libera professione deve svolgersi in modo compatibile con l’orario di docenza ed essere coerente con le materie insegnate dal docente (ad esempio è sicuramente compatibile con l’attività di insegnante di discipline giuridiche ed economiche la libera professione di avvocato o di commercialista).


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