In questi giorni le categorie della scuola più a rischio sono certamente i supplenti, sia perché hanno contratti precari, sia perché alcuni docenti di ruolo possono decidere comunque di interrompere la malattia e magari lavorare da casa, visto che ora è permesso.
Tuttavia, esistono strumenti di tutela per i supplenti, vediamo quali sono.
L’articolo 121 del decreto legge 17 marzo 2020 dice chiaramente che al supplente in servizio sia prorogato il contratto anche se il titolare dovesse terminare l’assenza all’interno del periodo di sospensione delle lezioni e quindi rientrare.
Al dirigente scolastico si possono presentare due casi:
nel primo caso, durante il periodo di sospensione delle lezioni il titolare continua ad assentarsi. In questo caso, si può effettuare la proroga al supplente già in servizio come si fa nei periodi ordinari di lezione;
nel secondo caso, se il titolare della cattedra non continua l'assenza, è necessario effettuare la proroga del docente già in servizio, cioè del supplente, ma il sistema burocratico/amministrativo ad oggi non lo permette.
Per quest'ultimo caso il Ministero dell'Istruzione comunicherà alle scuole uno specifico codice per superare questo blocco.
Si sottolinea come in entrambi i casi al supplente spetta comunque la proroga.