Spesso i docenti che ricevono incarichi di supplenza che siano da GPS, da graduatorie di istituto o da MAD, evidenziano dubbi sulla "valutabilità" del servizio senza titolo la cui relativa disciplina è contenuta nell’OM. 112/2022 e dalla nota Ministeriale n. 1290 del 22 Luglio 2020 e con la successiva nota n. 1550 del 4 Settembre 2020 .
La premessa affinché un servizio venga valutato è necessario che sia stato svolto con il possesso del prescritto titolo di studio richiesto per insegnare una certa classe di concorso specifica per il rispettivo grado di istruzione; si considera servizio senza titolo invece, quello che è stato svolto senza il possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente.
Uno stesso servizio è valutato (nel caso di aspiranti inseriti in più GPS) sia come specifico che come aspecifico, fermo restando che il punteggio massimo conseguibile, per ciascuna GPS di inserimento, è pari a 12 punti.
Il servizio svolto su posto comune si considera:
Il servizio svolto su posto di sostegno si considera:
Ricorre spesso il problema della mancanza di personale docente, quindi l’impossibilità di reperire aspiranti in possesso del titolo, nonostante l’inserimento già dal 2014 dei diplomati magistrale entro l’anno scolastico 2001/02 e dal 2020 dei laureandi in Scienze della formazione primaria. Le Segreterie pertanto, chiamano docenti ad insegnare nella scuola primaria, spesso su posto di sostegno, senza titolo né per il sostegno né per il posto comune. La supplenza svolta non dà punteggio per le classi di concorso della scuola secondaria.
In generale, il servizio senza titolo non è valutabile. Tuttavia, la nota ministeriale 1290 del 22 Luglio 2020 ha chiarito che:
"Il servizio prestato nel corso degli anni senza titolo di studio di accesso è valido ai fini della valutazione del servizio se e solo se il suddetto titolo di accesso è in possesso dell’aspirante al momento di presentazione della domanda".
L’unica eccezione relativa alla valutabilità del servizio senza titolo è prevista per quanto concerne le GPS di seconda fascia infanzia e primaria.
In questa fascia possono iscriversi i laureandi in Scienze della Formazione Primaria. Ai sensi della tabella A/2 e al fine di graduare gli aspiranti, il servizio prestato su posto comune o di sostegno (senza ovviamente il prescritto titolo di abilitazione) dagli studenti in Scienze della Formazione Primaria è valutabile come specifico e aspecifico a seconda del grado, esclusivamente per le relative graduatorie di infanzia e primaria (II fascia).
Quindi se all’aggiornamento il docente avrà conseguito il titolo di accesso alla primaria potrà far valere quel servizio alla primaria, altrimenti no.