È arrivato il via libera del Consiglio dei ministri al nuovo decreto sul Green Pass, che prevede l'obbligo del certificato verde per il personale scolastico e universitario e per gli studenti universitari.
I docenti che non avranno il certificato saranno sospesi e non riceveranno lo stipendio dopo 5 giorni di assenza. Tutto il personale della scuola e dell'università, si legge nel decreto, "al fine di garantire la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale d'istruzione", dovrà avere ed esibire il Green pass. "Il mancato rispetto delle disposizioni è considerata assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento".
L'anno scolastico 2021-2022, ribadisce il decreto, si svolgerà "prioritariamente in presenza" sia per le scuole che per l'università. L'obiettivo è "assicurare il valore della scuola come comunità e tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica". Le mascherine saranno ancora obbligatorie dai sei anni in su, a eccezione dell'ora di ginnastica. Il governo non esclude che si possa stare in classe senza mascherina laddove gli studenti "abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione". I controlli sui Green Pass e sulle altre misure di controllo del virus spettano ai dirigenti scolastici.
La norma prevede che «salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a 1.000 euro».
Chi è vaccinato ha l’obbligo di quarantena per 7 giorni. Chi non è vaccinato ha l’obbligo di quarantena per 10 giorni. In entrambi i casi al termine della quarantena è obbligatorio effettuare un tampone molecolare, si può tornare se l’esito è negativo.
La mascherina è obbligatoria per tutti ad eccezione dei bambini di età inferiore ai sei anni, dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il suo uso, dei soggetti impegnati nelle attività sportive.
Se alle attività scolastiche o universitarie partecipano solo studenti vaccinati o guariti non c’è obbligo di mascherina.
Rimane il distanziamento in tutti i luoghi dove non si può fare uso delle mascherine.