Ecco le indicazioni e le disposizioni relative alle domande di messa a disposizione, alla luce del DM n. 51/2021 e della circolare sulle supplenze a.s. 2021/22.
1. Le domande:
– possono essere presentate dai docenti non inseriti in nessuna graduatoria provinciale e di istituto. Tuttavia, l'ordinanza non ha valenza di legge, e molto difficilmente le scuole riusciranno a controllare che le mad di un candidato non siano state inviate altrove. Pertanto, molti docenti inviano comunque mad anche se iscritti in GPS;
– possono essere presentate per una sola provincia (vale quanto specificato sopra);
– sono rese in autocertificazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, e devono contenere tutte le dichiarazioni utili ai fini della verifica dei suddetti requisiti, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o specializzazione.
2. i docenti abilitati/specializzati, che hanno presentato la MAD, hanno la precedenza nell’attribuzione delle supplenze rispetto ai non abilitati/specializzati;
3. gli eventuali contratti stipulati sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’OM n. 60/2020, ivi incluse le sanzioni indicate nell’articolo 14.
Ritornando al punto 3 di cui sopra, possiamo dire che le sanzioni applicabili (previste dall’art. 14 dell’OM 60/2020), considerato che nella circolare (come riportato) si parla di contratti già stipulati, sono quelle relative all’abbandono del servizio:
comma 1 – punto a) – l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l’aspirante è inserito;
comma 1 – punto b) – l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di inserimento.
Il punto a) è riferito alle supplenze attribuite da GaE e GPS, mentre il punto b) a quelle attribuite da graduatorie di istituto. Nel caso dei docenti nominati tramite MAD, l’impossibilità di conseguire supplenze dovrebbe riguardare tutte le scuole della provincia in cui è stata inviata la domanda di messa a disposizione (ciò tuttavia andrebbe esplicitamente indicato/chiarito dal Ministero).
Le supplenze conferite tramite MAD, essendo le stesse attribuite in caso di esaurimento delle Graduatorie di istituto: