Cosa succede se si abbandona un incarico di supplenza o se si rifiuta un incarico? Vediamo caso per la caso le conseguenze di queste decisioni.
Il decreto ministeriala del 13 giugno 2007, e in particolare l'articolo 8, disciplina questi casi. Per scaricare la legge clicca QUI.
1. se si rinuncia ad essere assunti o se si è assenti al momento della convocazione, non si avranno altre supplenze dalle graduatorie ad esaurimento;
2. accettando il servizio ma non presentandosi poi a lavoro, sono perdute le possibilità di fare supplenza tramite GAE, sia dalle graduatorie di istituto che da quelle di circolo;
3. in caso di abbandono di servizio, non si conseguono supplenze dalle Graduatorie ad Esaurimento, di istituto o di circolo.
1. si va a finire in coda in graduatoria di terza fascia se si rinuncia a un contratto o alla sua proroga per due volte nella medesima scuola, ma solo per chi è inoccupato quando viene offerta la supplenza;
2. si perde la possibilità di avere supplenze se non c'è assunzione di servizio dopo aver accettato. Non si potrà quindi fare supplenze per la stessa materia nelle scuole dove si è in graduatoria;
3. abbandonare il servizio fa perdere la possibilità di avere supplenze per ogni graduatoria di insegnamento;
1. non accettare di essere assunti fa cancellare l'aspirante insegnante dall'elenco di quelli che dovrebbero essere chiamati per certe tipologie di supplenze;
2. se non c'è assunzione in servizio ma lo si è accettato, la sanzione è la stessa del punto b2;
3. abbandonare la supplenza equivale alla sanzione del punto b3.
Se si sta giù lavorando ma il periodo del contratto non è fino alla fine delle lezioni, il docente può interrompere il suo incarico per accettarne uno fino a fine anno.
Se si ha un lavoro per via delle graduatorie di istituto, si può lasciare per un altro preso tramite le graduatorie ad esaurimento.
In caso i comportamenti oggetto di sanzioni siano dovuti a comprovati e particolari motivi (ad es. di salute) bisogna far pervenire la relativa documentazione alla scuola.